PER VIVERE TUTELATI
GARANZIA
CHI VUOLE COMPIERE PASSI SICURI DEVE CAMMINARE LENTAMENTE
... per non ostacolare nessuna nobile impresa
►LOCAZIONI
Intercorso il periodo di carenza di quattro mesi dalla data di decorrenza, la società, qualora si verificassero insoluti dei canoni di locazione e oneri ed accessori, da parte del Conduttore, corrisponderà al Locatore un importo pari alla somma dei canoni scaduti e in contenzioso fino alla decorrenza stabilita nel provvedimento giudiziale "convalida di sfratto per morosità". La liquidazione corrisponderà ad un massimo di dodici mensilità del canone indicato nel contratto di locazione. E prevista, inoltre, la garanzia relativa al rimborso delle spese legali afferenti allo sfratto fino alla concorrenza massimale prevista contrattualmente e le spese relative ai danni causati alla cosa locata fino alla concorrenza massimale prevista contrattualmente.
►CAPARRA CONFIRMATORIA
Prevista dalle parti nel contratto preliminare è versata al futuro acquirente a favore del futuro venditore. Se quest'ultimo dovesse risultare inadempiente sarà obbligato a restituire il doppio della somma ricevuta. Se il futuro venditore non dovesse restituire le somme, come chiarito dalla Cassazione, lo stesso non commette reato. La caparra, nel momento in cui è stata incassata dal venditore, è entrata a far parte del suo patrimonio. Nel trattenerla indebitamente non si appropria di cosa altrui, ma si limita a commettere un illecito di natura civilistica. La copertura assicurativa consentirà al futuro acquirente di tutelarsi per le somme versate al futuro venditore con la formula di caparra confirmatoria.
►DONAZIONE
La polizza ha per oggetto la copertura di perdite pecuniarie, subite dal beneficiario, in seguito a pretese di terzi legittimari lesi sulla proprietà di prove di nienza donativa acquistata a titolo oneroso ai sensi dell'art. 563 del Codice Civile. La copertura assicurativa agisce esclusivamente nei confronti dei terzi acquirenti, ovvero persone fisiche o giuridiche che vantano, sulla proprietà, garanzie reali volontarie e/o di godimento, correlate ad operazioni di compravendita del bene. Spesso gli Istituti Bancari chiedono al mutuario questo prodotto e non erogano il mutuo in assenza di tale garanzia. Garantisce tutte le parti quali acquirente, venditore e Banca da eventuali impugnazioni dell'atto di donazione.
►INCENDIO E SCOPPIO ABITAZIONE
E' l'unico tipo di polizza obbligatoria da stipulare prima di richiedere un mutuo. L'assicurazione casa incendio e scoppio è una copertura assicurativa che vi garantisce una protezione in casa di danni provocati da circostanze imprevedibili, come gli incendi o gli scoppi, derivanti da fughe di gas o cortocircuiti. La legge ha reso obbligatorio stipulare questa polizza per accedere ad un finanziamento. La polizza non è obbligatoria per chi ha già una casa di proprietà o per chi vive in un immobile in locazione. L'obbligatorietà è stata introdotta per proteggere gli istituti di credito dal rischio di perdere il credito concesso a titolo di mutuo, di conseguenza le Banche non cedono mai un mutuo senza aver contestualmente sottoscritto il contratto di assicurazione.
►RC FABBRICATO
L'assicurazione stipulata con l'obbiettivo di tutalre il condominio dalle responsabilità civili e di coprire i danni causati dall'edificio e sull'edificio, ovvero sia quei danni che possono verificarsi all'interno del condominio sia quelli che il fabbricato può arrecare ad altre strutture. Oltre alla garanzia Rc, obbligatoria, è possibile inserire numerose altre garanzie a tutela del patrimonio dei proprietari quali l'incendio, gli eventi atmosferici e vandalici, la tutela legale, il fenomeno elettrico ed i danni da rotture delle tubazioni termo-idrauliche. L'insieme di queste garanzie consentono ai proprietari degli immobili di essere garantiti oltre che per i danni a terzi anche per i danni diretti ed ai condomini tra loro.
►RESPONSABILITA' CIVILE ABITAZIONE
Tiene indenne l'assicurato e/o le persone componenti il suo nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento, di danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale relativo alla proprietà e conduzione del fabbricato e/o a fatti dela vita privata. Tale garanzia consente al proprietario, od al conduttore dell'immobile, di garantire se stesso e la propria famiglia da richieste di terzi nella sua qualità di proprietario o utilizzatore dell'immobile.