PER VIVERE TUTELATI

PER VIVERE TUTELATI

GARANZIA

 

CHI VUOLE COMPIERE PASSI SICURI DEVE CAMMINARE LENTAMENTE

... per non ostacolare nessuna nobile impresa

►LOCAZIONI

Intercorso il periodo di carenza di quattro mesi dalla data di decorrenza, la società, qualora si verificassero insoluti dei canoni di locazione e oneri ed accessori, da parte del Conduttore, corrisponderà al Locatore un importo pari alla somma dei canoni scaduti e in contenzioso fino alla decorrenza stabilita nel provvedimento giudiziale "convalida di sfratto per morosità". La liquidazione corrisponderà ad un massimo di dodici mensilità del canone indicato nel contratto di locazione. E prevista, inoltre, la garanzia relativa al rimborso delle spese legali afferenti allo sfratto fino alla concorrenza massimale prevista contrattualmente e le spese relative ai danni causati alla cosa locata fino alla concorrenza massimale prevista contrattualmente.


CAPARRA CONFIRMATORIA

Prevista dalle parti nel contratto preliminare è versata al futuro acquirente a favore del futuro venditore. Se quest'ultimo dovesse risultare inadempiente sarà obbligato a restituire il doppio della somma ricevuta. Se il futuro venditore non dovesse restituire le somme, come chiarito dalla Cassazione, lo stesso non commette reato. La caparra, nel momento in cui è stata incassata dal venditore, è entrata a far parte del suo patrimonio. Nel trattenerla indebitamente non si appropria di cosa altrui, ma si limita a commettere un illecito di natura civilistica. La copertura assicurativa consentirà al futuro acquirente di tutelarsi per le somme versate al futuro venditore con la formula di caparra confirmatoria.


DONAZIONE

La polizza ha per oggetto la copertura di perdite pecuniarie, subite dal beneficiario, in seguito a pretese di terzi legittimari lesi sulla proprietà di prove di nienza donativa acquistata a titolo oneroso ai sensi dell'art. 563 del Codice Civile. La copertura assicurativa agisce esclusivamente nei confronti dei terzi acquirenti, ovvero persone fisiche o giuridiche che vantano, sulla proprietà, garanzie reali volontarie e/o di godimento, correlate ad operazioni di compravendita del bene. Spesso gli Istituti Bancari chiedono al mutuario questo prodotto e non erogano il mutuo in assenza di tale garanzia. Garantisce tutte le parti quali acquirente, venditore e Banca da eventuali impugnazioni dell'atto di donazione.


►INCENDIO E SCOPPIO ABITAZIONE

E' l'unico tipo di polizza obbligatoria da stipulare prima di richiedere un mutuo. L'assicurazione casa incendio e scoppio è una copertura assicurativa che vi garantisce una protezione in casa di danni provocati da circostanze imprevedibili, come gli incendi o gli scoppi, derivanti da fughe di gas o cortocircuiti. La legge ha reso obbligatorio stipulare questa polizza per accedere ad un finanziamento. La polizza non è obbligatoria per chi ha già una casa di proprietà o per chi vive in un immobile in locazione. L'obbligatorietà è stata introdotta per proteggere gli istituti di credito dal rischio di perdere il credito concesso a titolo di mutuo, di conseguenza le Banche non cedono mai un mutuo senza aver contestualmente sottoscritto il contratto di assicurazione.


►RC FABBRICATO 

L'assicurazione stipulata con l'obbiettivo di tutalre il condominio dalle responsabilità civili e di coprire i danni causati dall'edificio e sull'edificio, ovvero sia quei danni che possono verificarsi all'interno del condominio sia quelli che il fabbricato può arrecare ad altre strutture. Oltre alla garanzia Rc, obbligatoria, è possibile inserire numerose altre garanzie a tutela del patrimonio dei proprietari quali l'incendio, gli eventi atmosferici e vandalici, la tutela legale, il fenomeno elettrico ed i danni da rotture delle tubazioni termo-idrauliche. L'insieme di queste garanzie consentono ai proprietari degli immobili di essere garantiti oltre che per i danni a terzi anche per i danni diretti ed ai condomini tra loro. 


►RESPONSABILITA' CIVILE ABITAZIONE

Tiene indenne l'assicurato e/o le persone componenti il suo nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento, di danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale relativo alla proprietà e conduzione del fabbricato e/o a fatti dela vita privata. Tale garanzia consente al proprietario, od al conduttore dell'immobile, di garantire se stesso e la propria famiglia da richieste di terzi nella sua qualità di proprietario o utilizzatore dell'immobile.

 

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